Contratto di locazione breve

A seguito della entrata in vigore della legge 96/2017 che ha convertito il d.l. 50/2017 invitiamo a specificare nei contratti che gli stessi sono stipulati ai sensi degli ARTICOLI 1571 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE e dell’ARTICOLO 4 DEL D.L. 50/2017. Ricordiamo altresì l’invito a stipulare i contratti in forma scritta (cioè con la firma autografa sia del locatore sia dell’inquilino).
L’osservanza delle due indicazioni di cui sopra costituisce l’unico sistema per potersi opporre alle eventuali contestazioni di qualche amministrazione locale che dovesse pretendere di ricomprendere la locazione breve (anche se con finalità turistica) tra le attività ricettive oggetto di disciplina da parte delle legislazioni regionali.

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